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in questo spazio discuteremo delle eventuali visite guidate a musei o mostre, aggiungendo la coronaca della giornata e alcune impressioni personali. Inoltre potremo recensire libri letti su qualsiasi tema di natura culturale.Sono ammessi tutti

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stefania colicelli Commento da stefania colicelli su 12 dicembre 2008 a 17:40
Polizia di Stato
Stranieri
L'ingresso in Italia
L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:
• si presentano attraverso un valico di frontiera
• siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere
• abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto
• non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione.
• non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali.
• dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento (vedi tabella) e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno.
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
8 agosto 2007
Notizie collegate
Richiesta di asilo politico
In base alla Convenzione di Ginevra, la richiesta di asilo politico, può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia.
Diversamente è possibile fare domanda direttamente all’Ufficio immigrazione della Questura.
Dopo il fotosegnalamento, la domanda viene inoltrata alla competente Commissione Territoriale, che dovrà valutare il riconoscimento dello status di rifugiato.
Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura:
• il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla straniero;
• copia del passaporto, se posseduto;
• ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno.
Per avere maggiori informazioni consulta l'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato, realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Interno (art. 32 della legge n. 189/02) e redatto in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo.
Dal 19 gennaio 2008 sono in vigore le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria.
Documenti
L'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato
• italiano (pdf 53 KB)
• inglese (pdf 199 KB)
• francese (pdf 51 KB)
• spagnolo (pdf 52 KB)
• arabo (pdf 209 KB)
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stefania colicelli Commento da stefania colicelli su 12 dicembre 2008 a 17:20
P.O. Box 30030, GPO Nairobi 00100, Kenya • Tel: +254 20 762 3120 • Fax: +254 20 762 3477
E-mail: whd@unhabitat.org • Website: http://www.unhabitat.org/whd
N a p o l i
Il caso di Napoli, Italia: un modello spontaneo di
integrazione
Luigi Fusco Girard, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ Iain Chambers, Università
degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’
Riassunto Esecutivo
L’ immigrazione e’ un fenomeno relativamente
nuovo a Napoli, la cui metropolis coincide
con la provincia che ne porta lo stesso nome
(popolazione: tre milioni) ed e’ la capitale della
reegione Campania. Gli immigrati arrivarono
in questa area centrale dell’Italia negli anni
ottanta, ed il loro numero ha subito un
incremento significatio dal 2001. Il quantitativo
di stranieri nella citta’ di Napoli e nella sua area
metropolitana e’ triplicato tra il 1991 e il 2001
ed e’ quasi raddoppiato tra il 2001 e il 2003.
L’amnistia dichiarata nel 2003, secondo la
Legge Italiana sull’Immigrazione del 2002, ha
avuto come risultato un’enorme regolarizzazione
di immigrati che erano precedentemente
illegali. Per la fine del 2003, il numero ufficiale
di immigrati nell’area metropolitana di Napoli
raggiunse le 61,000 unita’. Il gruppo piu’ grosso
era di provenienza Ucraina, seguito da Polonia
e Sri Lanka.
Napoli e’ di per se’ ospite di un milione di
abitanti, di cui all’incirca 16,000 sono residenti
stranieri, con un rapporto uomo/donna di
2:1 a seguito dell’aumento della richiesta di
assistenti domiciliari agli anziani. Le statistiche
dimostrano anche che la maggior parte degli
immigrati e’ tra i 19 ed i 50 anni di eta’, la maggior
parte dei quali non sono sposati. Le cinque
nazioni piu’ rappresentate tra i confini cittadini
di Napoli sono Sri Lanka, Ucraina, Polonia, le
Filippine, e il Capo Verde.
Queste cifre non includono gli immigrati
irregolari, il cui numero viene esitimatoad essere
tra il 30 ed il 40% del totale degli immigrati
legali. Molti immigrati presentano richiesta di
permesso di residenza, sulle basi di aver ricevuto
un’offerta di lavoro, di riunione con la propria
famiglia o di aprire un’attivita’ in proprio.
Gli immigranti illegali sono spesso impiegati
dall’organizzazione criminale locale
(conosciuta con il nome di camorra) implicata
nello spaccio di stupefacenti e di denaro falso, o
nel contrabbando di auto rubate verso l’Europa
dell’Est e di prodotti di rifiuti verso l’Africa.
Napoli e’ anche uno dei centri piu’ attivi
d’Italia nella produzione di ogni sorta di
documenti falsificati richiesti dalla criminalita’
internazionale, di armi e terrorismo. La polizia
locale ne e’ piu’ che a conoscenza e nel 2004
molti immigrati si videro rifiutare I permessi di
residenza e vennero espulsi su basi giudiziali.
L’emigrazione Cinese a Napoli e’ un caso
assurdo. Gli emigrati Cinesi lavorano per lunghissime
ore nelle fabbriche-dormitori generalmente
localizzate nell’area metropoitana, con
la zone lavoro a pian terreno e la zona notte
al piano superiore. In alcuni casi, il fabbricato
viene aquistato o affittato da uno solo degli immigrati
che ivi risiedono e lavorano. La camorra
locale e le organizzazioni criminali Cinesi si
uniscono nella gestione delle attivita’ illlegali:
ogni anno le numerose retate della polizia
risultano nella confisca di prodotti contraffatti o
illegali del valore di milioni di euro, come scarpe
e abbigliamento sportivo, orologi, cd e dvd,
sigarette, jeans e vestiti prodotti dagli emigrati
cinesi e venduti attraverso canali illeciti.
I Napoletani si rendono conto della presenza
degli immigrati attraverso il tipo di attivita’ da
essi svolta. Gli emigrati dell’Africa Settentrionale
sono prevalentemente uomini impiegati come
venditori ambulanti; risiedono nella parte vecchia
del centro citta’ ed in alcuni distretti periferici.
La maggior parte dei Senegalesi e Pakistani e’
anch’essa impiegata nella vendita ambulante nel
centro citta’, ma risiede generalmente nella zona
nord della citta’. Molte persone di lingua Araba
lavorano nelle pizzerie, mentre gli immigrati
dell’Africa Centrale sono tipicamente impiegati
in lavori piu’ manuali, come facchini. Mentre invece,
gli emigrati dallo Sri Lanka, dale Filippine,
Peru’ e Repubblica Dominicana lavorano come
collaboratori domestici o babysitter. Gli emigrati
Ucraini, soprattutto le donne, generalmente
vivono nelle case in cui prestano servizio come
collaboratrici domestiche, portinaie o babysitter.
Le comunita’ immigrate sentono spesso
che Napoli non e’ pronta ad affrontare questo
flusso in ingresso in cosi’ rapida crescita. La
crescita mette in luce l’incapacita’ del governo
locale di disegnare leggi adeguate ad affrontare
almeno tre dei maggior problemi che gli immigrati
si trovano davanti: permessi di soggiorno,
impiego e alloggio. Mentre invece, le priorita’
delle istituzioni locali ere invertita, visto che
vengono a considerare l’impiego e gli alloggi
come questioni piu’ urgenti che non il rilascio di
permessi di soggiorno. Con le proprie priorita’
in completa divergenza con quelle del governo
centrale, le societa’ civili locali e le autorita’
riempiono le vaste lacune ed inadeguatezze nella
struttura italiana dell’immigrazione nazionale.
In Italia, il rilascio dei permessi di soggiorno
e’ regolato dalle leggi contenute nello
statuto nazionale. Come realmente accade e
quindi anche nell’area metrpolitana di Napoli,
il rilascio del permesso di soggiorno e’ di
reponsabilita’ della Questura, che si dimostra
comunque incapace di mantenere il passo con il
crescente numero delle richeste. Di consguenza,
ci vogliono anche fino a due anni di attesa per
ricevere un permesso di soggiorno, anche per
quegli immigrati che hanno tutti i requisiti in
regola.
La prima sezione della legislazione attraverso
la quale le autorita’ italiane hanno cercato
di occuparsi della questione dell’immirazione
sotto tutti I punti di vista, fu adottata nel
1998, a sostituzione della precedente, abrogata
dallo statuto del 1990. Nel 1998 per la prima
volta, l’approccio dell’Italia non era relegato a
problemi di sicurezza e controllo dei flussi di
immigrazione, ma promosse la genuina integrazione
degli emigrati nella societa’ italiana.
La legge inoltre richiese al Governo di adottare
il Documento programmatico triennale per la politica
dell’immigrazione, che contiene le direttive
e le proposte governative sulla questione.
Nel 2002 il Parlamento appena eletto
(centro-destra) passo’ un nuovo statuto (N°
189) che creo’ l’attuale struttura delle leggi
sull’immigrazione italiane. Lo Statuto annuncio’
una nuova amnistia per quegli emigrati straniere
che entrarono nel paese illegalmente (senza permesso
di soggiorno). Ma, il seguente Documento
programmatico per la politica dell’immigrazione
2004-2006 si dimostro’ come un svolta radiacale
nella politica italiana sull’immigrazione.
Mentre i due precedenti Documenti (1998-2000
e 2001-2003) si erano occupati delle ‘’leggi
di integrazione,, il nuovo si concentrava esplicitamente
sui benefici aquisiti dall’economia
nazionale grazie al lavoro degli immigrati.
Secondo lo Statuto del 2002, i lavoratori
non appartenenti all’Unione Europea possono
entrare nel paese alla condizione che siano in
possesso di un contratto debitamente firmato
e di un posto in cui abitare e che dimostrino
di aver pagato un anticipo sul costo del loro
viaggio di ritorno. Le nuove ammissioni sono
regolamentate dal contratto di soggiorno, nel
quale si garantisce che la persona sta entrando
nel paese per lavorare, dopo aver ricevuto lezioni
sulla lingua e corsi di formazione professionale
nel paese di origine. Ma, la politica corrente
deve ancora essere supportata da una serie di misure
( ancora in fase di cosiderazione nei primi
del 2005) contro l’immigrazione illegale, che
devono includere controlli di confine piu’ severi
e l’identificazione, detenzione ed espulsione
degli immigrati illegali.
Per quanto concerne Napoli, anche se
la sua area metropolitana e’ caratterizzata da
un’alta percentuale di disoccupazione, sono
stati implimentati diversi progetti allo scopo di
facilitare l’inclusione degli immigrati, alcuni di
questi con successo.
Una di queste e’ la ‘’Finestra per I
Disoccupati’’, un ufficio che provvede informazione,
direttive e lezioni agli immigrati in
riferimento a lavori, attivita’ in proprio e diritto


This is a UN-HABITAT City Case Study taken from the joint UN-HABITAT and Universita IUAV di Venezia publicatin: International
Migrants and the City . Please feel free to publish or quote from this article provided UN-HABITAT is given credit*. Suitable
photographs are available on our website. For further information, please contact: Mr. Sharad Shankardass, Spokesperson,
Ms. Zahra Hassan, Press & Media Liaison, Tel: (254 20) 7623153/7623151/7623136, Mobile: 254 733 760332: Fax: 254 20
7624060, E-mail:habitat.press@unhabitat.org, Website: www.unhabitat.org.
* WHD06/ CCS 4
del lavoro. Aperto nel Gennaio 2002, l’ufficio
assiste quegli immigrati in cerca di lavoro, si
rivolge a bisogni pratici insegnando a come
relazionarsi ai requisiti amministrativi, assiste nel
compilare moduli e a redigere documenti come
pure in casi di conflitti con i datori di lavoro
sulle dispute in tema di diritto del lavoro.
La Finestra si e’ anche unita ad una associazione
di servizi conosciuta con il nome di mila
(Migranti: Inserimento al Lavoro in Agricoltura).
Il progetto aiuta nella formazione professionale
e nell’integrazione degli immigrati nel settore
dell’agricolutra nell’area metropolitana di
napoli. mila ha Quattro funzioni operative:
comunicazione e scambio di idee; analisi e
soluzione di problemi; progetti sperimentali e
servizi, formazione e lavoro
Basandosi sulle lezioni imparate attraverso
l’analisi delle sfide poste dall’immigrazione,
nell’area metropolitana napoletana, e’ stata
suggerita una componente aggiuntiva alle esistenti
leggi urbane: il provvedere ‘mediatori
culturali’. Come dimostrato nella zona del
Napoletano, questi mediatori possono facilitare
sia l’integrazione degli immigrati nel mercato
del lavoro che aiutare ad abbattere le pratiche
illegali connesse all’ immigrazione. La gestione
dell’immigrazione deve appoggiarsi alle leggi
delle autorita’ locali come pure alle associazioni
locali ed i loro programmi diversificati.
Le leggi sull’immigrazione devono comprendere
a pieno la complessita’ di questo problema.
In questa visione, le istituzioni pubbliche devono
essere di assistenza alla societa’ civile nel suo
sforzo di ricevere e di integrare in modo consistente
il flusso di immigrati in arrivo previsto
dall’attuale legislazione italiana. Ad ogni modo,
ogni sforzo positivo prodotto al fine di integrare
gli immigrati, non puo’ essere limitato al mercato
del lavoro, bisogna assolutamente considerare
le loro condizioni di vita e I bisogni culturali,
mantenendo una mente aperta ad entrambi.
stefania colicelli Commento da stefania colicelli su 12 dicembre 2008 a 17:06
LEGGE BOSSI FINI

La Legge Bossi Fini è l'espressione d'uso comune che indica la legge della Repubblica italiana 30 luglio 2002, n.189, varata dal Parlamento italiano nel corso della XIV Legislatura, di modifica del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ovvero il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. La legge prende il nome dal leader di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, e da quello della Lega Nord, Umberto Bossi, primi firmatari della legge, che nel governo Berlusconi II ricoprivano, rispettivamente, le cariche di vicepresidente del Consiglio dei ministri e di ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione, per regolamentare le politiche sull'immigrazione e sostituisce ed integra la precedente modifica, la c.d.Legge Turco-Napolitano, ovvero la legge 6 marzo 1998, n. 40, confluita poi nel predetto Testo Unico.
Essa prevede che l'espulsione, emessa in via amministrativa dal Prefetto della Provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia immediatamente eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati clandestini, privi di validi documenti di identità, vengono portati in centri di permanenza temporanea, istituiti dalla legge Turco-Napolitano, al fine di essere identificati
Diritto di asilo [modifica]
Come Amnesty International ha evidenziato nel Rapporto Annuale 2006[1], nonostante l'Italia aderisca alla Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, la legge Bossi-Fini (che ha emendato la precedente normativa sull’immigrazione) non è considerabile una legge specifica e completa sul diritto di asilo, in quanto si limita a modificare taluni aspetti della Legge Martelli (legge 28 febbraio 1990, n. 39, conversione del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi presenti nel territorio dello Stato), ancora oggi il testo base nel merito. L'istituzione dei centri di identificazione per la detenzione dei richiedenti asilo e di una procedura veloce per la determinazione del diritto di asilo per i richiedenti detenuti, "genera preoccupazione" per:
• l’accesso alle procedure di asilo, per la detenzione dei richiedenti asilo in violazione degli standard previsti dalla normativa internazionale e per la violazione del principio del non-refoulement (non respingimento) che vieta di rimpatriare o espellere forzatamente i richiedenti asilo verso Paesi in cui potrebbero essere a rischio di gravi abusi dei diritti umani.
• la possibilità che molte delle migliaia di migranti e richiedenti asilo giunti in Italia via mare, principalmente dalla Libia, siano stati respinti verso Paesi in cui erano a rischio di violazioni dei diritti umani (tra gennaio e ottobre 2005 almeno 1.425 persone sono state trasferite in Libia).
Ammissibilità costituzionale [modifica]
I tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona (sezione distaccata di Jesi), Gorizia, Trieste, Milano, Terni e Verona avevano sollevato una questione sulla legittimità costituzionale della norma chiedendo un giudizio di legittimità costituzionale in merito alla pena della reclusione da 1 a 4 anni prevista per gli stranieri che non rispettano i decreti di espulsione e rimangono illegalmente sul territorio italiano.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22/2007[2], ha sancito che il rapporto reato-pena previsto nella legge Bossi-Fini non viola il canone della ragionevolezza e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate.
Note [modifica]
1. ^ Amnesty International: Rapporto annuale 2006
2. ^ Sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 22 gennaio 2007
stefania colicelli Commento da stefania colicelli su 12 dicembre 2008 a 17:05
2008, fuga dalla Campania
La miseria. La guerra di camorra. Gli italiani tra Napoli e Caserta si sentono assediati, e scappano, molti arrivano in Germania e in Svizzera: 120.000 "i pendolari della fame"
CASERTA - I nove furgoni bianchi, senza sedili posteriori, accendono le luci alle undici di sera. Gli uomini, accovacciati sulla lamiera, ora ci sono tutti. Nel piazzale, fuori dal casello dell'autostrada a Caserta Nord, le donne finiscono di distribuire nel buio il bagaglio per la settimana. Una sporta verde a testa: birre e sette panini con la pancetta, scottata perché si conservi. Sembra tutto pronto e invece la carovana dei nuovi emigranti aspetta sotto la pioggia calda.
Non tutti ottantacinque hanno soldi. I bambini che portano le sigarette li vogliono subito. Poi il primo Ducato, senza che qualcuno saluti, si muove. I poveri che ogni notte partono dalla Campania, a centinaia, leggono i biglietti con l'indirizzo di fabbriche e cantieri del Nord. Venti euro al giorno, in nero. Meno degli immigrati africani, o dell'Est, che cuciono pellami e stoffe nei capannoni abusivi di Casal di Principe. Se non c'è lavoro, niente. "Salire" però è un lusso. Chi "va via", chi "lavora su", acquista il diritto di credere in un imprevisto.
"Il sottoproletariato marginale - dice Giovanni Laino, dell'Associazione Quartieri spagnoli di Napoli - è ormai un destino collettivo. Non ci sono più casi di riscatto: la povertà è diventata patrimonio ed eredità tra generazioni". Il fallimento della politica, locale e nazionale, è questa esplosiva paralisi sociale. Impensabile, per i nuovi emigranti italiani, pagare un affitto, o spostare la famiglia. Mangiano e dormono nei furgoni. Una settimana di fatica e una giornata di sonno, l'unica a casa, prima di tornare al casello.
Gli altri, migliaia, fuggono dalla miseria in treno. I vagoni della notte, senza cuccetta, finiscono di riempirsi a Napoli. I giovani, carichi di valige di plastica e di neonati, raggiungono parenti a Bologna, Padova, o Milano. Oltre i quarant'anni invece sono pendolari. Camerieri, braccianti, autisti, operai, soldati: dall'alba alla notte fino a Roma, Firenze, Bologna, nelle Marche.
Il Meridione, per sopravvivere, dopo mezzo secolo si rimette in marcia. Il "rinascimento campano" è finito. In un anno, dal Sud al Nord, sono emigrati in 120 mila. Cinquantamila solo dalla Campania, più 65 mila emigrati pendolari e 26 mila finiti all'estero. Napoli nel 2007 ha perso il 14 per cento degli abitanti. Nel resto del Paese pochi se ne accorgono. Nessuno ne parla. Ma la massa impressionante dei poveri, in maggioranza invisibili alle statistiche, cresce e fa paura. "Più dei rifiuti - dice il sociologo Giovanni Sgritta - più dei tifosi violenti, dei rom o degli immigrati".
Chi resta non ha alternative. Concetta, a Giugliano, alleva sei figli in una stanza di dodici metri quadrati, senza pavimento e priva di intonaco. Ha ventidue anni ed è riuscita a finire le elementari. Quando tutti sono a letto, per qualche ora, fa entrare chi la paga. Antonio, in giugno, ha perduto la pizzeria di Mondragone. Strozzato dal mutuo, non ha pagato le rate all'usuraio cui lo ha indirizzato la sua banca. "Era un amico - dice - per punirmi mi ha fatto violentare la moglie, di cinquant'anni". È in questo deserto che lo Stato consegna la Campania al "Sistema". La camorra si nutre di vuoto.
Ad Acerra, per dare una lezione ai bambini che non volevano diventare "pali", in una notte ha fatto segare panchine, alberi e lampioni. A Benevento ferma i vecchi che rubano scatolette al supermercato. O pagano la metà, o il cibo viene sequestrato. "Ormai - dice Gaetano Romano, direttore della Caritas campana - solo la criminalità ha soldi da investire e lavoro da offrire. La regione si trasforma in una holding camorristica. Migliaia di genitori, in questi giorni, hanno potuto comprare i libri di scuola grazie agli spacciatori.
Per la prima volta la stanchezza dei poveri, la rabbia degli immigrati e la concentrazione dei criminali, generano una spinta inarginabile. Così, Napoli e la Campania, precipitano nell'abisso del razzismo". Non è, purtroppo, un'emergenza. Lo è però la novità generata: i poveri del Sud, in crescita vertiginosa, in Italia non sono più un argomento pubblico e nessuno si muove davanti allo scoppio della loro disperazione. Decenni di allarmi, ingigantiti per battere cassa: e ora che la marea sale davvero, marcita nel razzismo, nessuno che ci badi. "I poveri sono anonimi e faticosi - dice padre Antonio Valletti nel centro Hurtado di Scampia - e ci fanno vergognare. Per il Paese non sono più una voce di spesa.
Riconoscerli imporrebbe un intervento. Alla pubblicità, signora dell'opinione pubblica, non piacciono: in tivù, non esistono. Così la politica non ha interesse ad allargare lo spazio dei loro diritti. Dobbiamo prendere atto che siamo l'Africa dell'Europa: con più violenza e meno dignità". I numeri confermano. La Campania è ormai la regione europea con la concentrazione più alta di famiglie povere, di disoccupati, di donne che non lavorano e di minorenni in miseria. Poco meno di 2 milioni in regione, 240 mila solo a Napoli. Quasi uno su tre non ha il necessario per sopravvivere. Due su dieci non mangiano più di tre volte alla settimana.
Otto su dieci non possono pagare l'affitto. I disoccupati sfiorano il 40 per cento. Tra chi lavora, due su dieci guadagna meno di mille euro al mese, uno su dieci meno di 500. Oltre la metà dei residenti accumula almeno 200 euro di debiti al mese. Il pil pro capite è di 16 mila euro all'anno, contro i 33 mila della Lombardia. Un contratto su due è a termine. La dispersione scolastica è del 45 per cento. Tra le 80 regioni europee più arretrate, occupa la posizione numero 68. I poveri, nel Meridione, sono ormai poco meno di 6 milioni. "L'agghiacciante verità taciuta - dice Luigi Tamburro, presidente del banco alimentare di Caserta, il più grande d'Italia - è che migliaia di persone e di bambini ormai fanno la fame. La società della competitività, fondata sul consumo, ha esaurito il proprio serbatoio di umanità. Siamo soli davanti ad una tragedia italiana di cui si ignora la pericolosità".
Centinaia di dibattiti, politici, storici e letterari: retorica sulla "questione meridionale", nessun aiuto concreto. L'Italia, con la Grecia, è l'unica nazione europea a non avere un piano di lotta contro la povertà. L'unica ad aver cancellato ogni sostegno. Finiti i soldi anche per l'assegno, 350 euro al mese, della Regione Campania. Il rapporto annuale della Commissione contro l'esclusione sociale, è ignorato. Il nuovo governo non l'ha mai nemmeno riunita. Per questo nel giorno di San Gennaro, patrono di Napoli, la mensa di piazza del Carmine scoppia. In fila, tra anziani e immigrati, anche genitori e figli. Parlano della strage degli africani, nella notte, a Castelvolturno.
Condannano la rivolta degli immigrati contro gli omicidi. "Questa volta - dice Gaetano, disoccupato con due bambine in braccio - i Casalesi hanno fatto bene. I negri andavano puniti: rubano i lavori e noi finiamo a mangiare dai preti". Una guerra nuova: non solo tra i poveri, ma tra questi e la criminalità che, sconfitto lo Stato, deve difendersi dalla rivolta dei propri sicari, o di nuovi concorrenti. "La Campania - dice Alex Zanotelli, missionario alla Sanità - non è più un serbatoio significativo di schiavi per il Nord. Il Paese ha scelto: musulmani e neri, per pagare ancora meno la mano d'opera clandestina e ammorbidire l'Islam.
Lo scontro esplode qui: italiani poveri contro stranieri poveri. Vincono i secondi, perché la Campania ormai è la piattaforma logistica per le scorie non smaltibili dell'Europa. Solo un africano accetta di vivere in una discarica e riconosce l'affare spietato tra politica e criminalità, il patto massone per la "somalizzazione" del Sud. Lo Stato ci mette terra, uomini e miseria, la camorra soldi e controllo. Non si capisce che siamo prossimi all'esplosione. Chi può scappa: nelle strade si agita una massa di disperati che non ha più nulla da perdere".
Dopo trent'anni di rifiuti tossici che hanno distrutto l'agricoltura, qui si aspettavano i soldati per bonificare i terreni. Invece i militari arrivano per presidiare nuove discariche e nuovi inceneritori. "L'immagine-simbolo - dice Maurizio Braucci, tra gli sceneggiatori di "Gomorra" - è quella di Ponticelli. Una folla di poveri, stracciati e sporchi, nascosti dietro montagne di immondizia, che prende a sassate famiglie di zingari in fuga. È il simbolo della Campania, ma pure del Paese che ha scelto la militarizzazione sociale.
Indifferenti all'evidenza dello scandalo: perché i mediatori della miseria vivono di paura, perché chi ha voce e potere appartiene al sistema che trasforma l'emergenza cronica in povertà". Eppure l'Italia in recessione, che nega o minimizza, con questa miseria che straripa deve fare i conti. L'abisso non è più costruito di casi estremi, ma di normalità. Lucia, a Sant'Angelo dei Lombardi, ritira ogni mese una pensione di 580 euro. Ne spende 360 d'affitto e 100 per aiutare il figlio disoccupato. "Per cibo, bollette, medicine e vestiti - dice - mi restano 4 euro al giorno". Ad Aversa decine di bambini vanno a scuola lunedì, mercoledì e venerdì.
Martedì, giovedì e sabato lavorano per la criminalità: 50 euro al giorno, per pagarsi vitto e alloggio in famiglia. "Il Paese - dice don Luigi Merola, ex parroco a Forcella, costretto a lasciare per le minacce di morte e oggi sotto scorta - alla povertà si è arreso. Taglia i fondi all'istruzione, finge che l'occupazione sia una questione del mercato, condanna i poveri alla delinquenza. L'accelerazione della deriva di Campania e Meridione nella miseria, sotto gli occhi di tutti, è spaventosa. Se non diventa il problema centrale del Paese, il federalismo si tradurrà in una scissione nordista di fatto.
L'unico esercito che al Sud faceva paura era quello degli insegnanti: toglierli significa ammettere di mirare al consenso attraverso il controllo della camorra". La gente, resa apatica da una storia di prepotenze e umiliazioni, è scossa da una paura nuova. "Anche la solidarietà - dice la sociologa Enrica Morlicchio - è allo stremo. Città e paesi sono in mano agli usurai, che riciclano denaro sporco ricattando i poveri. Le case della Campania sono depositi di armi e droga: unica fonte di sostentamento anche per le famiglie oneste".
Nei salotti ci si consola ricordando la miseria del dopoguerra. Ma lo spettro ormai ha un profilo preciso: "l'assalto ai forni", la rivolta dei poveri contro lo Stato assente che li ignora. "Il governo - dice Antonio Mattone della comunità di Sant'Egidio - non lotta più contro la povertà, ma contro i poveri. La violenza di quest'anno a Napoli, contro le discariche, contro i rom e contro gli immigrati, è stata premiata. La lezione è semplice: se è filmata dalle tivù, in base alle opportunità elettorali, la violenza della piazza decide. Un cortocircuito civile che in Campania può travolgere tutti.
I poveri ormai sono la maggioranza, non rispondono più a nessuno, cominciano a unirsi. Il Sud in miseria, fondato su emigranti, immigrati e criminali, sta spazzando via la politica ostaggio della finanza: l'Italia rischia di smarrire la fiducia non nella ripresa, ma nella democrazia". Come Marina. Da trent'anni vive in un sottoscala a Villa Literno grazie ai 600 euro concessi alla figlia colpita da un'encefalite. È mezzogiorno e il figlio più grande, disoccupato, dorme davanti al focolare spento. L'altra figlia, separata, oggi non ha cibo per i tre bambini.
Questa notte l'hanno presa mentre stava per tuffarsi dal balcone nel vicolo. "Se l'assisto - dice - non posso lavorare. Se lavoro, perdo il diritto al suo assegno". Una frattura storica, la rottura del vincolo tra miserabile, favore e potere. Migliaia di fantasmi, in Campania, si chiedono cosa significhi, se ancora abbia una valore, essere liberi. "La scure che sta tagliando il Paese - dice Marco Rossi Doria, maestro di strada - è la fine dell'interesse della politica per chi ha bisogno di giustizia. La vigliaccheria dell'italietta, la rimozione collettiva della povertà, consente alle istituzioni di confrontarsi esclusivamente con l'economia.
I tagli alla scuola, che ricacciano i bambini del Sud nelle strade, sono il simbolo di una condanna definitiva alle mafie. Questo accanimento particolare contro i poveri, con l'arma dell'istruzione negata nel nome del rigore, è il via libera pubblico alla criminalità". Nessuno, in Campania, invoca il fallito assistenzialismo clientelare del passato. In una terra divisa tra fuga e guerra, non ci si vergogna però più di lanciare un "allarme nazionale sui poveri". "Ogni settimana - dice il sociologo Enrico Rebeggiani - se ne vanno centinaia di donne sole. Non era mai accaduto.
La regione, come il resto del Sud, si svuota di giovani intraprendenti. La politica è ridotta a reclutamento dei leader prepotenti delle moltiplicate ribellioni possibili: solitamente accade quando i regimi autoritari sono al tramonto". Per questo, affrontare il cambiamento con l'emergenza che mobilita esercito, polizia e ronde, alimenta la ritirata. "Il Paese - dice Andrea Morniroli della cooperativa Dedalus - deve riconoscere una responsabilità nuova verso i poveri. Sacrificare la Campania e il Meridione alla paranoia della sinistra contro Berlusconi, non legittima solo la corruzione del potere: distrae una coscienza civile e trascina l'Italia dalla povertà regionale alla cultura nazionale dell'arretratezza armata".
In via S. Maria Ante Saecula 109, rione Sanità a Napoli la casa grigia di Totò, chiusa e quasi introvabile, è abbandonata. Sembra crollare. Nel "basso" hanno aperto un'officina abusiva. Il Comune aveva promesso al mondo un museo. È stata venduta a un anonimo privato. Un vigile tira un lenzuolo blu, steso ad asciugare dalla casa di fronte. Copre anche la targa, sporca e illeggibile. Forse vuol cancellare chi, anticipando una tragedia, faceva ridere. Ed è stato confuso con un comico.
Giampaolo Visetti
stefania colicelli Commento da stefania colicelli su 12 dicembre 2008 a 17:05
Convenzione di Ginevra sui rifugiati
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Preambolo
Le Alte Parti Contraenti,
considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale hanno affermato il principio che gli uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali,
considerando che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per i rifugiati e che essa si è preoccupata di garantire loro l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella maggiore misura possibile,
considerando che è desiderabile rivedere e codificare gli accordi internazionali anteriori sullo statuto dei rifugiati ed estendere l’applicazione di tali accordi e la protezione in essi prevista mediante un nuovo accordo,
considerando che dalla concessione del diritto d’asilo possano risultare oneri eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una soluzione soddisfacente dei problemi di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto l’importanza e il carattere internazionali non può essere conseguita senza solidarietà internazionale,
esprimendo il voto che tutti gli Stati, riconosciuto il carattere sociale e umanitario del problema dei rifugiati, facciano il loro possibile per evitare che tale problema divenga una causa di tensione fra Stati,
preso atto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è incaricato di vigilare all’applicazione delle convenzioni internazionali intese a garantire la protezione dei rifugiati e che il coordinamento effettivo delle misure prese per risolvere tale problema dipende dalla cooperazione degli Stati con l’Alto Commissario,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:


Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 Definizione del termine di "rifugiato"
A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di "rifugiato" è applicabile:
1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in applicazione della Costituzione dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati;
le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità dì rifugiato dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articolo;
2) a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
Se una persona possiede più cittadinanze, l’espressione "Stato di cui possiede la cittadinanza" riguarda ogni Stato di cui questa persona possiede la cittadinanza. Non sono considerate private della protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza le persone che, senza motivi validi fondati su un timore giustificato, rifiutano la protezione di uno Stato di cui posseggono la cittadinanza.
B. 1. Agli effetti della presente Convenzione, possono essere considerati "avvenimenti anteriori al I gennaio 1951" nel senso dell’articolo 1, sezione A:
a)"avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa";
b)"avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove".

Ciascuno Stato Contraente, all’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, farà una dichiarazione circa l’estensione che esso intende attribuire a tale espressione per quanto riguarda gli obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.
2.Ciascuno Stato Contraente che si sia pronunciato per la definizione della lettera a può in ogni tempo estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la definizione della lettera b mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite.
C. Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione:
1.se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza;
2.se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa;
3.se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; o
4.se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d’essere perseguitata;
5.se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza.
Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori;
6.trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato dei suo domicilio precedente.
Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare nello Stato dei loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori.
D. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell’assistenza di un’organizzazione o di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione.
E. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere delle autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di detto Stato.
F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che:
a)hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;
b)hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;
c)si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
Art. 2 Obblighi generali
Ogni rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono separatamente l’obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell’ordine pubblico
Art. 3 Divieto delle discriminazioni
Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d’origine
Art. 4 Religione
Gli Stati Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro religione e la libertà d’istruzione religiosa dei loro figli.
Art. 5 Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione
Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano gli altri diritti e vantaggi concessi ai rifugiati indipendentemente dalla presente Convenzione.
Art. 6 L’espressione "nelle stesse circostanze"
Agli effetti della presente Convenzione, l’espressione "nelle stesse circostanze" significa che l’interessato deve, per l’esercizio di un diritto, adempiere tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per la dimora o il domicilio), nello stesso modo come se non fosse un rifugiato. Sono escluse le condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.
Art. 7 Esenzione dalla condizione della reciprocità
1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il trattamento concesso agli stranieri in generale.
2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati Contraenti, dell’esenzione dalla condizione della reciprocità legislativa.
3. Ciascuno Stato Contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
4. Gli Stati Contraenti devono esaminare con benevolenza la possibilità di concedere ai rifugiati, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l’esenzione dalla condizione della reciprocità a rifugiati che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti e ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.
Art. 8 Esenzione da misure straordinarie
Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli Stati Contraenti non le applicheranno ai rifugiati che siano formalmente cittadini di detto Stato per il solo fatto di questa loro cittadinanza. Gli Stati Contraenti che a motivo della loro legislazione non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni a favore di tali rifugiati.
Art. 9 Misure provvisorie
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato Contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato Contraente di cui si tratta abbia accertato se tale persona è effettivamente un rifugiato e se le misure prese devono essere mantenute in suo confronto nell’interesse della sicurezza nazionale.
Art. 10 Continuità della residenza
1. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato e trasportato sul territorio di uno Stato Contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato é computata come residenza regolare su detto territorio.
2. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato dal territorio di uno Stato Contraente e vi è ritornato prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi il suo domicilio, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.
Art. 11 Gente di mare rifugiata
Trattandosi di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio di un natante che inalbera la bandiera di uno Stato Contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione dei domicilio in un altro paese.
Capo II
Condizione giuridica
Art. 12 Statuto personale
1. Lo statuto personale di un rifugiato è determinato in base alla legge del suo paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.
2. I diritti precedentemente acquisiti dal rifugiato e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli dipendenti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati Contraenti, con riserva, se è il caso, dell’adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand’anche l’interessato non fosse divenuto un rifugiato.
Art. 13 Proprietà mobiliare e immobiliare
Gli Stati Contraenti concedono a ciascun rifugiato il trattamento più favorevole possibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare e immobiliare e i diritti a ciò relativi, nonchè i contratti di locazione e altri concernenti la proprietà mobiliare e immobiliare.
Art. 14 Proprietà intellettuale e industriale
In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun rifugiato fruisce nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione che è concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti, egli fruisce della protezione che è concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.
Art. 15 Diritto d’associazione
Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.
Art. 16 Diritto di adire i tribunali
1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente i tribunali.
2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla cautiojudicatum solvi.
3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza abituale.
Capo III
Attività lucrativa
Art. 17 Professioni dipendenti
1. Gli Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse circostanze ai cittadini di uno Stato estero, per ciò che concerne l’esercizio di un’attività professionale dipendente.
2. In ogni caso, le misure restrittive concernenti gli stranieri o l’assunzione di stranieri prese per la protezione dei mercato nazionale dei lavoro non sono applicabili ai rifugiati che non vi erano già sottoposti dallo Stato Contraente interessato alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, o che adempiono una delle seguenti condizioni:
a)risiedere da tre anni nel paese;
b)avere per coniuge una persona che possegga la cittadinanza dello Stato di residenza. Un rifugiato non può far valere tale disposizione se ha abbandonato il suo coniuge;
c)avere uno o più figli che posseggano la cittadinanza dello Stato di residenza.
3. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza se possono essere prese misure intese a parificare ai diritti dei loro cittadini quelli di tutti i rifugiati per quanto concerne l’esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di rifugiati che sono entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d’opera oppure di un piano d’immigrazione
Art. 18 Professioni indipendenti
Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per ciò che concerne l’esercizio di una professione indipendente nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, come pure per la costituzione di società commerciali e industriali.
Art. 19 Professioni liberali
1. Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente sul suo territorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.
2. Gli Stati Contraenti faranno dei loro meglio, conformemente alle loro leggi e costituzioni, per garantire lo stabilimento di tali rifugiati nei territori non metropolitani, per i quali sono responsabili delle relazioni internazionali.
Capo IV
Benessere sociale
Art. 20 Razionamento
Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarsi, i rifugiati saranno trattati come i cittadini dello Stato che entra in considerazione.
Art. 21 Alloggio
In materia di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.
Art. 22 Educazione pubblica
1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.
2. Per ciò che riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all’estero, l’esenzione delle tasse scolastiche e l’assegnazione di borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale
Art. 23 Assistenza pubblica
In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso tratt. Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale
1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:
a)la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, semprechè tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;
b)la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonchè quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale), con riserva:
(1)di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e aspettative;

(11)delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.
2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a un infortunio del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal fatto che l’avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato Contraente.
3. Gli Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di sicurezza sociale, semprechè i rifugiati adempiano le condizioni previste per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.
4. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e Stati non contraenti.
amento concesso ai loro cittadini.
Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale
1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:
a)la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, semprechè tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;
b)la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonchè quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale), con riserva:
(1)di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e aspettative;
(11)delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.
2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a un infortunio del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal fatto che l’avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato Contraente.
3. Gli Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di sicurezza sociale, semprechè i rifugiati adempiano le condizioni previste per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.
4. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e Stati non contraenti.
Art. Capo V
Provvedimenti amministrativi
25 Assistenza amministrativa
1. Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l’esercizio di un diritto dell’assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l’interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorità sia da un’autorità internazionale.
2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.
3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.
4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse a favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse tasse; queste devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle riscosse dai cittadini dello Stato di cui si tratta per servizi analoghi.
5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli articoli 27 e 28.
Art. 26 Diritto di libero passaggio
Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale.
Art. 27 Documenti d’identità
Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido.
Art. 28 Titoli di viaggio
1. Gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, semprechè non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico; le disposizioni dell’Allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di rifugiati che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.
2. I titoli di viaggio rilasciati conformemente ad accordi internazionali anteriori dalle Parti di siffatti accordi saranno riconosciuti dagli Stati Contraenti e trattati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.
Art. 29 Oneri fiscali
1. Gli Stati Contraenti non devono riscuotere dai rifugiati imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere, diversi o d’importo superiore a quelli riscossi dai loro cittadini in circostanze analoghe.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non vietano l’applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e ordinanze concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d’identità.
Art. 30 Trasferimento di averi
1. Ciascuno Stato Contraente deve permettere ai rifugiati, conformemente alle sue leggi e alle sue ordinanze, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio, nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.
2. Ciascuno Stato Contraente esaminerà con benevolenza le domande di rifugiati che desiderano ottenere l’autorizzazione di trasferire ogni altro loro avere necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.
Art. 31 Rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese ospitante
1. Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.
2. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati soltanto nella misura necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo fintanto che lo statuto di questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato regolato o essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese. Gli Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un termine adeguato e tutte le facilitazioni necessarie affinchè possano ottenere il permesso d’entrata in un altro paese.
Art. 32 Espulsione
1. Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.
2. L’espulsione può essere eseguita soltanto in base a una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti a un’autorità competente o davanti a una o più persone specialmente designate dall’autorità competente.
3. Gli Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.
Gli Stati Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano necessarie.
Art. 33 Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.
Art. 34 Naturalizzazione
Gli Stati Contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.
Capo VI
Disposizioni esecutive e transitorie
Art. 35 Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite
1. Gli Stati Contraenti s’impegnano a cooperare con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni e a facilitare in particolare il suo compito di sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Allo scopo di permettere all’Alto Commissario o a qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati Contraenti s’impegnano a fornire loro, nella forma appropriata, le informazioni e le indicazioni statistiche richieste circa:
a) lo statuto dei rifugiati;
b) l’esecuzione della presente Convenzione, e
c) le leggi, le ordinanze e i decreti che sono o entreranno in vigore per quanto concerne i rifugiati.
Art. 36 Informazioni circa la legislazione interna
Gli Stati Contraenti comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e delle ordinanze emanate per garantire l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 37 Rapporto con le convenzioni anteriori
Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 28, la presente Convenzione sostituisce, tra gli Stati Contraenti, gli accordi del 5 luglio 1922, del 31 maggio 1924, del 12 maggio 1926, del 30 giugno 1928 e dei 30 luglio 1935, come pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l’Accordo del 15 ottobre 19461.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 38 Regolamento delle contestazioni
Per quanto non possano essere regolate in altro modo, le contestazioni tra le Parti della presente Convenzione concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti interessate, alla Corte internazionale di Giustizia.
Art. 39 Firma, ratificazione e accessione
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e, dopo tale data, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Essa potrà essere firmata presso l’Ufficio europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, e potrà in seguito nuovamente essere firmata alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.
2. La presente Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure da ogni altro Stato non membro invitato alla Conferenza di plenipotenziari sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, o da qualsiasi Stato che l’Assemblea generale abbia invitato a firmare. Essa dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione a contare dal 28 luglio 1951. L’adesione avviene con il deposito di uno strumento di accessione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 40 Campo d’applicazione territoriale
1. Ogni Stato può, all’atto della firma, della ratificazione e dell’accessione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.
2. In seguito, l’estensione dell’applicazione può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite; essa avrà effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione oppure alla data d’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato se quest’ultima data è posteriore.
3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o dell’accessione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere il più presto possibile le misure necessarie per l’estensione dell’applicazione a detti territori, con riserva dei consenso dei Governi di tali territori qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.
Art. 41 Clausola federale
Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
b) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
c) uno Stato federativo che è Parte della presente Convenzione, comunica, a domanda di qualsiasi altro Stato Contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un’esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella Federazione e nei suoi singoli Stati per ciò che concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione; nell’esposizione dev’essere indicato in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.
Art. 42 Riserve
1. All’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 a 44 compreso.
2. Ciascuno Stato Contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 43 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito dei sesto strumento di ratificazione o di accessione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di accessione, essa entra in vigore novanta giorni dopo la data dei deposito dello strumento di ratificazione o di accessione da parte di detto Stato.
Art. 44 Disdetta
1. Ciascuno Stato Contraente può disdire la presente Convenzione in ogni tempo mediante notificazione scritta della disdetta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. La disdetta ha effetto per lo Stato interessato un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all’articolo 40 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.
Art. 45 Revisione
1. Ciascuno Stato Contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.
2. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite propone, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda.
Art. 46 Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite
Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 39:
a) le dichiarazioni e le notificazioni previste nella lettera B dell’articolo 1;
b) le firme, ratificazioni e accessioni previste nell’articolo 39;
c) le dichiarazioni e le notificazioni previste nell’articolo 40;
d) le riserve fatte o ritirate conformemente all’articolo 42;
e) la data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’ articolo 43;
f) le disdette e le notificazioni previste nell’articolo 44;
g) le domande di revisione previste nell’articolo 45.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il 28 luglio mille novecento cinquant’uno, in un solo esemplare, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, e che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 39.
 

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